Pubblicato in: Persona Umana

Sexual harassment. L’ultima arma per neutralizzare i nemici.

Giuseppe Sandro Mela.

2017-11-05.

Palpeggiare divieto-palpeggiare

Di questi tempi si fa un gran parlare del sexual harassment, considerato dai media come infamante reato, ben peggio del peculato o delle lesioni personali.

Cerchiamo di fare un tentativo di chiarimento.

Intanto, il sexual harassment non è violenza carnale.

Art. 609 bis codice penale (cp).

«Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. ….

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi»

Il punto allora diventa la definizione di cosa si debba intendere per “atto sessuale“.

«Atti espressione di un appetito o di un desiderio sessuale, che quindi riguardano zone erogene differenti, idonei al contempo ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo mediante costringimento. Vi rientrano dunque diverse tipologie di atti, dal momento che il legislatore ha adottato una definizione onnicomprensiva, sostitutiva di quella vigente in precedenza e che era incentrata sulla distinzione tra congiunzione carnale (intesa come qualsiasi forma di compenetrazione corporale che consenta il coito o un equivalente abnorme di esso), ed atti di libidine violenti (intesi come ogni forma di contatto corporeo diversa dalla penetrazione, che, per le modalità con cui si svolge, costituisca inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale).»

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Il reato di violenza sessuale spazia quindi dal coito in senso stretto fino a contatti corporei che costituiscano “inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale“.

Il sexual harassment definisce invece un comportamento a connotazione sessuale che leda la dignità della persona umana, senza incorrere in quanto previsto dall’art. 609 bis cp.

Art. 660 cp.

«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro»

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Consideriamo adesso due articoli della Costituzione.

Art 25.«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»

Art 27. «L’imputato non e’ considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

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Tenendo presente quanto su detto, possiamo adesso fare qualche considerazione.

– La denuncia di un atto potenzialmente criminoso non costituisce sentenza cassata: la Costituzione in questo è inequivocabile.

– Una cosa è la denuncia regolarmente sporta alla Magistratura, e da questa ammessa alla discussione in aula, ed una totalmente differente una qualche lamentela espressa ai media.

– Perché dalla denuncia si possa passare alla constatazione di avvenuto reato è necessario produrre prove probanti: testimoni, referti medici, documenti atti a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che il fatto sia avvenuto, e che si sia svolto così come riferito in denuncia. La sola denuncia di parte non costituisce di per sé prova.

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Se la produzione di prove è difficile per il reato di violenza, ancor di più lo è nel caso di molestie.

Non solo.

Di questi tempi ci si trova di fronte a denuncie di sexual harassment, ancorché informali, avvenuti anche decine di anni prima.

È del tutto evidente come sia virtualmente impossibile produrre prove probanti del fatto a distanza così grande nel tempo.

Inoltre, per i reati, tranne quelli condannabili all’ergastolo, è prevista la prescrizione.

Per i codici italiani la “prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione“.

Di conseguenza, anche qualora comprovate in modo irrefutabile, le denuncie relative a fatti avvenuti sei anni prima dovrebbero essere cadute in prescrizione.

«La molestia non conosce prescrizione invece in Gran Bretagna (unico paese europeo a non prevederla per reati sessuali, al pari dei reati più gravi), mentre negli Stati Uniti c’è un tempo limite per le denunce di “harassment”, che va da 180 a 300 giorni a seconda dello Stato, e tre anni a livello federale.» [Fonte]

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Questi sintetici chiarimenti dovrebbero aver reso evidente come queste continue accuse di sexual arassment altro non siano che tentativi, spesso riusciti con la complicità dei media, di azione violenta politica o, molto spesso, a scopo estorsivo di un “risarcimento“.

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Nota.

Le molestie sono punite con una ammenda fino a centosei euro.

Immaginate ora una persona che vi denunci perché trenta anni asserendo di avevri prestato centosei euro che voi mai avreste rifuso.

Prescrizione nel diritto civile.

«Modo generale di estinzione dei rapporti fondato sull’inerzia – per un certo periodo di tempo previsto per legge – del soggetto titolare del diritto.

La prescrizione si differenzia dalla decadenza (artt. 29642969) in quanto:

  1. nella prima si fa riferimento alle “condizioni soggettive” del titolare del diritto, mentre nella seconda rileva il dato oggettivo del mancato esercizio del diritto;

  2. nella prescrizione si considera il tempo come “durata”, nella decadenza come “distanza”;

  3. la prescrizione risponde ad un’esigenza di ordine pubblico, mentre la decadenza può tutelare anche un bisogno privato.» [Fonte]

Art. 480 cc. «Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni»

Art. 502 cc. «Questa azione si prescrive [2934 ss. c.c.] in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato [324 c.p.c.] la sentenza che ha pronunziato sui reclami»

Art. 624 cc. «L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore»

Art. 1073 cc. «La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni»

Prescrizione nel diritto penale.

Si definisce “reato” «quel fatto giuridico, infrattivo della legge penale (principio di legalità), espressamente previsto dal legislatore ed al quale l’ordinamento giuridico ricollega come conseguenza, una sanzione (pena)»

Vi sono visioni giuridiche differenti in materia.

Se la definizione data è ineccepibile, “mala sunt quia prohibita“, alcuni giuristi annoverano tra i reati anche fatti socialmente rilevanti anche se non espressamente previsti dalla legge. Inutile dire quanto sia pericolosa una simile posizione.

Art. 157 cp.

«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria …. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.»

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«Sexual harassment»: non si salva nessuno

La giornalista, all’epoca impiegata alla Cornell University, aveva pronunciato quell’espressione per la prima volta in pubblico durante un’audizione sulle «donne sul posto di lavoro» della Commissione per i Diritti Umani di New York.

Un evento coperto dal New York Times, che fu ripreso in tutti gli Stati Uniti. «Era nato un concetto». Concetto che entra in tribunale un anno dopo, nella causa Williams vs Saxbe, che ha stabilito il «sexual harassment» come una forma di discriminazione. E nel resto del mondo? L’idea è spesso contemplata a livello teorico – ad esempio nella Raccamandazione 19 dell’Onu del 1992, sulla «Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne» – ma altra cosa è la regolamentazione del fenomeno e soprattutto la sua incidenza.

In Gran Bretagna è sempre nel 1975 che il Parlamento emana il Sex Discrimination Act, dove nella violenza di genere vengono incluse vagamente anche le molestie sessuali. La legge viene integrata nel 1986 per includere il «sexual harassment», come anche in Australia, e perfezionata nell’Equality act del 2010 (in australia nel 2011). Un sondaggio di YouGov del 2016 registra che il 52% del campione ha subito molestie sul luogo di lavoro almeno una volta in carriera, il 28% ha ricevuto commenti inappropriato al corpo o all’abbigliamento, il 23% è stata toccata, il 20% ha ricevuto avance, il 12% è stata baciata e l’1% ha subito una violenza sessuale. Solo una su cinque ha denunciato il fatto: l’80% non ha visto cambiamenti, il 16% ha avuto un peggioramento della situazione lavorativa.

In Europa una risoluzione del Palmento europeo nel 1985 raccomanda ai vari Stati di adeguare le proprie legislazioni. Le reazioni sono tiepide. Per prima la Francia, a inizio anni ’90, inserisce le molestie nel codice penale come reato. L’Unione Europea poi nel 2002 emana una direttiva sul «sexual harassment», cui gli Stati membri avrebbero dovuto adeguarsi entro il 2005.

In Italia, dopo le battaglie femministe degli anni ’70 e la definizione del reato di «violenza sessuale»,  che approda come reato nel codice penale solo nel 1996 (prima non era considerato reato contro la persona, ma contro la morale pubblica), è solo il decreto legislativo 198 del 2006 o «codice delle Pari Opportunità» che ha identificato i «comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di un lavoratore o di una lavoratrice e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante o offensivo». Secondo dati Istat, in Italia, nel 2016, oltre un milione di donne ha dichiarato di aver subito molestie sul luogo di lavoro almeno una volta nella vita.

In Germania non esiste una legge che punisce il reato di «sessuale harassment», ma esiste una legge sull’«equità del trattamento» e la «protezione degli impiegati» che obbliga il datore di lavoro a vigilare. Sono previsti periodi di aspettativa retribuita nel caso in cui la vittima dell’abuso avesse bisogno di sospendere l’attività lavorativa. Dopo le violenze sessuali del Capodanno 2015 a Colonia, nel Paese si è riacceso il dibattito sulle molestie sessuali in generale.

In Russia l’articolo 118 del codice penale regola il caso di abusi sessuali sul luogo di lavoro, ma secondo il Centro per gli Studi di Genere di Mosca questi casi non vengono mai sanzionati dai giudici. Secondo uno studio citato dal Daily Telegraph nel 2011 la quasi totalità delle impiegate russe dichiarava di aver subito «sexual harassment» dal proprio datore di lavoro, il 32% di aver fatto sesso almeno una volta col proprio capo e il 7% di essere stata violentata.

In India il «sexual harassment» si chiama «Eve teasing» ed è citato nella Costituzione, ma solo nel 2013 ha emanato la prima legge in materia. In un Paese in cui la percentuale di violenze sessuali è altissima e in cui solo una settimana fa il sesso con una moglie minorenne è stato riconosciuto come «stupro», un’indagine dell’Indian National Bar Association di inizio 2017 ha rivelato che il 38% degli intervistati (maschi e femmine) hanno subito «sexual harassment» al lavoro e di questi il 69% non lo ha denunciato.

In Giappone ha fatto scuola una causa del 1989 vinta da un’impiegata che aveva denunciato un collega che aveva messo in circolazione dei pettegolezzi a sfondo sessuale su di lei. Del caso si sono occupati quotidiani e decine di libri, mentre il termine giapponese per «sexual harassment», ossia «sekuhara» è stata nominata «parola dell’anno». Nel 2016 la prima indagine governativa sul tema ha rivelato che oltre un terzo delle lavoratrici giapponesi tra i 25 e i 44 anni hanno subito molestie al lavoro.